Introduzione
Carlo Bottari
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Bologna
Lo Sport, ed in particolare la disciplina delle attività motorie e sportive, hanno assunto, anche grazie alla persistente emergenza sanitaria, una valenza internazionale, occupando quotidianamente media, social e ponendosi al centro del dibattito politico, economico e sociale.
Da mesi tiene banco la riforma dello sport nel nostro Paese, che dovrebbe concretizzarsi attraverso l’adozione di un testo unico atteso da tempo.
Sono scaturite, conseguentemente, indiscrezioni e anticipazioni, con relative critiche e polemiche, ritardi e riformulazioni del testo, fino al momento in cui su alcuni giornali è stato pubblicato il testo del Documento del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020 (allegato 2), ad oggetto: Schema di testo unico dello sport (attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86), contenente, “in via collaborativa, alcune essenziali considerazioni di ordine tecnico e giuridico, restando naturalmente salve ed impregiudicate le superiori e, ove diverse, assorbenti determinazioni istituzionalmente spettanti alla deputata sede politica”.
Nel Documento si precisa, inoltre, che “le presenti osservazioni sono state formulate in riferimento al testo pervenuto con e-mail del 12 ottobre” (allegato 1), “e dunque non tengono conto del nuovo articolato informalmente trasmesso in data odierna, alle h. 12,58, per evidenti contingenze temporali di lavorazione legate, ancora una volta, alla mole del progettato intervento” (testo non reperito).
Si tratta di una più che approfondita disamina degli aspetti prettamente di diritto costituzionale e di diritto amministrativo in ordine al richiamato Schema di testo unico, evidenziandone le numerose criticità redazionali “sia dal punto di vista della chiarezza dei contenuti, sia del linguaggio normativo, già peraltro segnalate nel dettaglio per le vie brevi”.
Le brevi note che seguono, redatte da studiosi delle suddette materie, oltre che scientificamente interessati anche al diritto dello sport, rappresentano un primo commento “a caldo” che intende inserirsi nell’attuale e sentito dibattito all’attenzione dell’opinione pubblica.
In via introduttiva non può non rilevarsi che tanto lo schema presentato, quanto le considerazioni conseguenti, laddove si sottolinea che “in materia di ordinamento sportivo la legislazione statale deve avere un ruolo limitato alla indicazione dei principi basilari, lasciando la normativa di dettaglio ai livelli di governo regionali (o sub-regionale)”, non tengono nella dovuta considerazione l’ambito di piena autonomia costituzionalmente riservato nello stesso ordinamento agli enti, organi ed autorità nazionali ed internazionali, del comparto sportivo, come da tempo riconosciuto dalla più accreditata dottrina giuspubblicistica.